Si invita sempre la clientela interessata a chiamare o recarsi presso lo studio di Bergamo (contatti) per ricevere gratuitamente un primo e corretto inquadramento dell’operazione programmata (non solo civile ma anche fiscale): il notaio, sulla base delle informazioni ricevute e visione dell’eventuale documentazione già prodotta (anche per mail), indicherà quale documentazione sia nel concreto necessaria
Documenti delle parti
♦ per le persone fisiche
• Documento di identità (in alternativa il passaporto o la patente se rilasciata dalla questura); qualora i dati relativi alla residenza non fossero aggiornati comunicare i nuovi; controllare la data di scadenza dei documenti;
• Codice fiscale (o tessera sanitaria);
• Permesso di soggiorno per gli extracomunitari; se scaduto, ma in fase di rinnovo, portare copia della richiesta di rinnovo già inviata alla questura.
• Se non si interviene personalmente all’atto, ma a mezzo di rappresentante: originale della procura speciale o copia autentica della procura generale;
♦ per le società e/o ditte individuali
• Comunicare in anticipo allo studio la partita Iva; nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione fornire la delibera del consiglio di amministrazione riportata sul relativo libro sociale vidimato che autorizza il legale rappresentante ad intervenire e firmare l’atto (e/o eventuali delibere assembleari o decisioni dei soci che conferiscono al legale rappresentante i relativi poteri per la firma).
Documenti per il rogito
CESSIONE O DONAZIONE DI AZIENDA:
1. atto di acquisto dell’azienda, nel solo caso in cui l’azienda sia stata precedentemente acquistata con atto notarile; non sarà invece necessario nel caso in cui l’azienda sia stata dall’attuale titolare costituita a titolo originario;
2. (facoltativo) fotocopia delle licenze di autorizzazione e sanitarie per l’esercizio dell’azienda, ove le si volesse indicare espressamente in atto;
3. (facoltativo) elenco dei beni (il cd. inventario) che compongono l’azienda (macchinari, impianti, attrezzature vetture, ecc. ecc.) nel caso in cui si lo voglia allegare al contratto. N.B.: Nel caso di donazione di azienda l’elenco va presentato ed allegato e deve riportare l’indicazione del valore di ciascun bene ai sensi dell’art. 782 c.c.);
4. (facoltativo) caso in cui l’azienda venisse trasferita con la presenza di lavoratori subordinati già assunti indicare, anche per elenco da allegare in atto, il nominativo e relativa qualifica dei dipendenti presenti in azienda (si ricorda che nel caso in cui siano complessivamente occupati più di 15 dipendenti, ai sensi dell’art. 47 L. n. 428/1990, occorre esperire la procedura di consultazione sindacale di informazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria);
5. (facoltativo) nel caso in cui si voglia specificare alcuni contratti nei quali l’acquirente subentrerà per legge ovvero l’azienda sia ceduta comprensiva di marchi e brevetti, indicare i relativi dati identificativi degli stessi;
6. nel caso in cui nel compendio aziendale siano presenti veicoli produrre le copie dei libretti di circolazione;
7. nel caso in cui il cedente sia anche proprietario dei locali dell’azienda e l’immobile rientri tra i beni oggetto della cessione si dovranno produrre anche i documenti richiesti per la vendita/donazione di un immobile;
8. (facoltativo) può essere utile per l’acquirente richiedere all’Amministrazione Finanziaria il certificato di insussistenza di debiti tributari e contestazioni in corso riferibile all’anno della cessione ed ai due anni precedenti previsto dall’art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
AFFITTO DI AZIENDA:
1. atto di acquisto dell’azienda, nel solo caso in cui l’azienda sia stata precedentemente acquistata con atto notarile; non sarà invece necessario nel caso in cui l’azienda sia stata dall’attuale titolare costituita a titolo originario;
2. (facoltativo) fotocopia delle licenze di autorizzazione e sanitarie per l’esercizio dell’azienda, ove le si volesse indicare espressamente in atto;
3. (facoltativo) elenco dei beni (il cd. inventario) che compongono l’azienda (macchinari, impianti, attrezzature vetture, ecc. ecc.) nel caso in cui si lo voglia allegare al contratto;
4. (facoltativo) caso in cui l’azienda venisse affittata con la presenza di lavoratori subordinati già assunti indicare, anche per elenco da allegare in atto, il nominativo e relativa qualifica dei dipendenti presenti in azienda (si ricorda che nel caso in cui siano complessivamente occupati più di 15 dipendenti, ai sensi dell’art. 47 L. n. 428/1990, occorre esperire la procedura di consultazione sindacale di informazione preventiva alle rappresentanze sindacali di categoria);
5. (facoltativo) nel caso in cui si voglia specificare alcuni contratti nei quali l’affittuario subentrerà per legge ovvero l’azienda sia affittata comprensiva di marchi e brevetti, indicare i relativi dati identificativi degli stessi;
6. Nel caso in cui il concedente sia anche proprietario dei locali dell’azienda e l’immobile rientri tra i beni oggetto dell’affitto da regolare contestualmente al contratto di affitto di azienda, sarà necessario produrre, al fine della sua allegazione in atto, l’attestato di prestazione energetica nel solo caso in cui la sede aziendale si concretizzi nell’intero edificio (non sarà necessario invece la sua allegazione nell’ipotesi in cui si tratti di una singola unità immobiliare facente parte di un più ampio edificio; resta fermo anche in tali casi l’obbligo di dotazione, consegna e menzione in atto dell’adempimento degli obblighi di informazione e consegna dell’attestato in favore dell’affittuario); resta sempre possibile che il contratto di affitto dell’immobile sia regolato successivamente al contratto di affitto di azienda (contratto quest’ultimo distinto giuridicamente dal contratto di affitto dell’immobile ove è esercitata l’impresa), non necessitandosi in tal caso di alcuna menzione o allegazione nel contratto di affitto di azienda.
N.B.: Nel caso in cui in si tratti di contratto di affitto soggetto ad Iva (ipotesi che si verifica quando il concedente sia una società o una ditta individuale che continua ad esercitare attività di impresa anche dopo l’affitto) ed oggetto del contratto di affitto siano anche i locali dell’azienda (di proprietà del concedente) riferire allo studio, per un corretto inquadramento fiscale, se il valore dell’immobile superi il 50% del valore complessivo dell’intera azienda.
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