Testamento internazionale
La L. 29 novembre 1990, n. 387 (entrata in vigore il 16 novembre 1991), ratificando la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ha introdotto nell’ordinamento italiano il testamento internazionale, che si aggiunge alle forme testamentarie tradizionali previste dagli artt. 601 e ss. del codice civile. Scopo della Convenzione è quello di crerare uno strumento che ponga al riparo da ricerche sulla validità formale di testamenti provenienti dall’estero: nel caso di adozione di tale forma, infatti, non occorre individuare la legge di disciplina del requisito formale del negozio testamentario, nè successivamente la conformità del testamento alle individuate prescrizioni della legge applicabile, in quanto la forma prescritta dalla Convenzione è assolutamente prevalente: il testamento sarà formalmente valido quali che siano il luogo in cui è stato creato, la nazionalità del testatore e degli eredi, i luoghi in cui si trovano i beni ereditari, semplificando così la circolazione tra gli Stati aderenti alla Convenzione.
Il testamento internazionale può essere utilizzato sia da italiani residenti in Italia (come nuova forma testamentaria), specie nell’ipotesi in cui gli stessi siano titolari di beni all’estero; sia da italiani residenti all’estero (rivolgendosi in Italia presso un notaio o all’estero presso un agente diplomatico italiano o consolare abilitato a ricevere tale testamento), specie nelle ipotesi in cui gli stessi siano titolari di beni in Italia e/o all’estero; sia da stranieri che per qualunque ragione si trovino in Italia e purchè provengano da un Paese che abbia aderito alla Convenzione oppure riconoscano un testamento proveniente dall’estero).
Il testamento internazionale si sostanzia nella consegna fatta al notaio di un documento scritto che racchiude le disposizioni di ultima volontà del testatore (la scheda testamentaria) nonché nella parallela dichiarazione resa da costui al notaio, assistito da due testimoni, che il documento di cui si fa consegna è precisamente il suo testamento, del cui contenuto esso testatore è a conoscenza (il cd. Attestato cui è allegata la scheda testamentaria e da redigere secondo il modello previsto dalla Convenzione e che puoi vedere cliccando qui).
Il testamento internazionale può essere utilizzato da tutte le persone fisiche, anche con minorazioni (quali l’assenza di vista, udito o parola, o incapacità di leggere e scrivere o di sottoscrivere) e la scheda testamentaria può essere redatta per scritto (a mano o con qualsiasi altro mezzo) in una lingua qualsiasi.
In tema di conservazione del testamento internazionale, il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Affari Civili, con Circolare n. 804, Prot. n. 747, del 20 febbraio 1992, ha stabilito che tanto l’attestato quanto la scheda testamentaria (quest’ultima allegata al primo) vadano redatti in duplice originale: un originale conservato dal notaio ed iscritto nel repertorio degli atti mortis causa (e per il quale il notaio provvederà nei dieci giorni successivi a richiederne l’iscrizione nel registro generale dei testamenti istituito presso il Ministero della Giustizia, attraverso la trasmissione della cd. scheda RGT all’Archivio Notarile Distrettuale); l’altro originale (attestato con allegata scheda testamentaria) sarà invece consegnata al testatore.
Il testamento internazionale redatto in Italia è sottoposte alle ordinarie regole in tema di revoca e di pubblicazione.
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