Successione testamentaria e legittimari
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E DIRITTI DEI LEGITTIMARI
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ RICORRENTI
1) Che differenza c’è tra il testamento olografo ed il testamento pubblico?
2) Un testamento pubblico ha maggior valore rispetto ad un testamento olografo?
3) Quando si può dare esecuzione ad un testamento?
4) Cosa devo fare per sapere se esiste o meno un testamento pubblico od olografo depositato presso un notaio?
5) Quali sono le differenze tra essere erede e legatario?
6) A quali soggetti la legge riserva una quota di eredità (le cd. quote di legittima) della quale non possono essere privati nè per testamento nè per effetto di precedenti donazioni in vita?
7) La legge riserva una quota di legittima ai fratelli e sorelle?
8) Quali sono le quote che la legge riserva in favore dei legittimari e di conseguenza la quota di cui si può disporre liberamente per testamento o con donazioni in vita?
9) Quali diritti ha il coniuge separato?
10) Il coniuge divorziato vanta dei diritti successori?
11) Il testamento (o la donazione) nel quale siano lesi i diritti di legittima dei legittimari è invalido?
12) Il legittimario può rinunciare prima dell’apertura della successione all’eventuale azione di riduzione e più in generale ai diritti che la legge gli riserva?
1) Che differenza c’è tra il testamento olografo ed il testamento pubblico? Il testamento olografo è esclusivamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (non avendo alcun valore se scritto a macchina, con mezzi elettronici, o da terzi sotto dettatura); presenta il vantaggio della comodità e dell’assoluta segretezza, ma gli svantaggi del pericolo di soppressioni, alterazioni o smarrimento ed è meno sicura l’autenticità (trattandosi di una scrittura privata), oltre a non essere redatto da un tecnico del diritto. Il testamento pubblico è redatto dal notaio alla presenza di due testimoni e può essere stipulato da chiunque; trattandosi di atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, ma il suo contenuto non può essere divulgato fino alla morte ed alla pubblicazione del testamento stesso; offre la massima sicurezza dell’esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute. Una copia viene conservata dal notaio, un’altra viene conservata dall’Archivio Notarile e viene registrato presso il Registro Generale dei Testamenti a Roma: non può quindi nè essere smarrito nè essere distrutto.
2) Un testamento pubblico ha maggior valore rispetto ad un testamento olografo? No, tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore: pertanto un successivo testamento olografo può assolutamente revocare un precedente testamento pubblico. Si ricorda che il testamento è un atto sempre revocabile, essendo nulli tutti i patti contrari.
3) Quando si può dare esecuzione ad un testamento? Con la pubblicazione del testamento, ed in particolare: nel caso del testamento pubblico il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, provvede alla sua pubblicazione mediante la redazione di un verbale per il passaggio dello stesso dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi; nel caso del testamento olografo, chiunque ne è in possesso, appena gli è nota la morte del testatore, lo esibisce in originale ad un notaio (insieme all’estratto di morte) per la sua pubblicazione (nel caso in cui sia depositato presso un notaio sarà lo stesso, su richiesta degli interessati) a provvedere alla sua pubblicazione
4) Cosa devo fare per sapere se esiste o meno un testamento pubblico od olografo depositato presso un notaio? 1) recarti presso il Consiglio Notarile e l’Archivio Notarile Distrettuali facendone apposita richiesta accompagnata da un estratto dell’atto di morte; 2) consultare il Registro Generale dei Testamenti (per maggiori informazioni clicca su questo link Registro Generale dei Testamenti)
5) Quali sono le differenze tra essere erede e legatario? L’erede subentra nella totalità (anche per quota se più sono gli eredi) dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto (sia attivi che passivi). Il legatario è beneficiato di un bene o di un diritto determinato e, al contrario dell’erede, non risponde dei debiti ereditari se non nei limiti del valore di quanto legato; inoltre il legato, al contrario dell’eredità, non deve essere espressamente accettato
6) A quali soggetti la legge riserva una quota di eredità (le cd. quote di legittima) della quale non possono essere privati nè per testamento nè per effetto di precedenti donazioni in vita? Al coniuge, ai figli (o ai loro discendenti per mancanza dei primi, ad esempio per premorienza) e agli ascendenti del defunto
7) La legge riserva una quota di legittima ai fratelli e sorelle? No. Il testatore se muore in assenza di coniuge, figli (o discendenti di questi) ed ascendenti, può disporre del suo intero patrimonio come meglio crede. I fratelli e le sorelle (come gli altri parenti di grado più remoto) erediteranno per legge solo in assenza di testamento o in presenza di testamento che non disponga dell’intero patrimonio
8) Quali sono le quote che la legge riserva in favore dei legittimari e di conseguenza la quota di cui si può disporre liberamente per testamento o con donazioni in vita? Clicca qui sulle tabelle delle quote di legittima e della quota disponibile
9) Quali diritti ha il coniuge separato? Se la separazione è consensuale o giudiziale senza addebito di colpa nei suoi confronti, conserva gli stessi diritti del coniuge non separato. Se invece la separazione giudiziale ha addebitato a suo carico la colpa gli spetta solo il diritto ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carcio del coniuge defunto
10) Il coniuge divorziato vanta dei diritti successori? No. L’unico diritto è riconosciuto dalla legge sul divorzio (l. n. 898/1970) ed in particolare a colui al quale in sede di divorzio è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità, salvo che tali obblighi patrimoniali siano stati già soddisfatti in un’unica soluzione
11) Il testamento (o la donazione) nel quale siano lesi i diritti di legittima dei legittimari è invalido? No, ma esposto, per 10 anni dall’apertura della successione, alle azioni di riduzione e restituzione da parte del legittimario che non ha ricevuto nulla (pretermesso) o che ha ricevuto beni di valore inferiore a quanto riconosciutogli dalla legge (legittimario leso). Con la prima (azione di riduzione) il legittimario rende inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie (e le donazioni fatte dal defunto in vita) lesive dei suoi diritti di legittima. Una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione (ed accertata così l’entità della lesione) il legittimario agisce per la restituzione dei beni oggetto delle disposizioni lesive (anche presso il terzo acquirente dal donatario nel caso in cui non siano ancora passati venti anni dalla trascrizione della donazione)
12) Il legittimario può rinunciare prima dell’apertura della successione all’eventuale azione di riduzione e più in generale ai diritti che la legge gli riserva? No, qualunque rinunzia o accordo di tale genere è nullo
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