Le più recenti e rilevanti circolari, risoluzioni, comunicazioni e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti in ordine cronologico
Agenzia delle Entrate – Circolari e Risoluzioni 2015
Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 41/E del 23 aprile 2015 – OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati – Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Applicabilità regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto
Massima: “In conclusione si ritiene che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni è applicabile agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento. Alla luce di quanto esposto, in adesione all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, devono considerarsi superate pertanto le indicazioni contenute nella circolare n. 9/E del 2002 (confermate con circolare n. 11/E del 2002).”
Si precisa che tale disposizione agevolativa non risulta più vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 40/E del 20 aprile 2015 – OGGETTO: Rideterminazione del valore della partecipazione. Imposta pagata dai donatari. Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014
Massima: “La risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014 ha precisato che, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante. Ciò, in considerazione del fatto che l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, avente natura di imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione … Considerato che la risoluzione n. 91/E è stata pubblicata in data 17 ottobre 2014, a causa dell’incertezza interpretativa connessa alla fattispecie in esame, i soggetti che, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro sessanta giorni dall’emanazione del presente documento di prassi, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente espresso dall’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 35/E del 2 aprile 2015 – OGGETTO: Atti di cessione di quote sociali Tassazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 21, commi 1 e 2, e art. 11, Tariffa parte I, DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della Corte di Cassazione
Massima: Per l’Agenzia delle Entrate, sulla scia delle ultime pronunce della Cassazione che le danno ragione, le cessioni quote (tanto di società di capitali quanto di società personali) anche se contenute in un unico atto scontano tante imposte fisse di registro quanto sono le cessioni contenute, e per essere chiara e non lasciare alcun dubbio così dispone con esempi pratici: “… nelle seguenti specifiche ipotesi ricorre un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni – ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale – e non già un negozio complesso: a) atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari (Cass. ordinanza 11 settembre 2014, n. 19245); b) atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario (Cass. ordinanze 5 novembre 2014, n. 23518 e 11 settembre 2014, n. 19246); c) atto contenente la cessione di una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari (Cass. ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3300; ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22899). Ne consegue che, nelle fattispecie descritte, ciascuna cessione di quota contenuta nell’atto – ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 – rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro …” scontando pertanto ciascuna cessione l’imposta fissa di euro 200.
Commento: Annosa questione quella della tassazione delle cessioni quote con posizioni contrastanti non solo in dottrina ma anche nelle stesse corti giurisprudenziali che ciclicamente affrontano l’argomento. A fronte della rigorosa e “cara” posizione dell’Agenzia delle Entrate e di alcune recenti pronunce giurisprudenziali, si contrappone da anni la diversa posizione del Notariato che ritiene di dover tassare tali atti con una sola imposta fissa di euro 200 (una tassa d’atto) a prescindere dal numero di cessioni previste, in virtù dell’applicazione delle seguenti norme: per le cessioni di quote di s.r.l., l’art. 11 della Tariffa allegata al TUR (atti a contenuto non patrimoniale); per le cessioni di quote di società personali, l’art. 4, lett. c) della Tariffa allegata al TUR (modifiche di patti sociali). Tesi quella del Notariato che è stata sposata, seppur nel solo caso di pluralità di parti acquirenti (ad esempio A vende la sua quota per 1/3 a B, per 1/3 a C e per 1/3 a D), anche da diverse Corti (si vedano C.T. Prov. Varese 6.10.2009 n. 122; C.T. Prov. Como 12.1.2009 n. 2 e 13.1.2009 n. 2; C.T. Prov. Novara 4.6.2009 n. 56; C.T. Alessandria 22.09.2010 85/6/10). Con l’ordinanza n. 3300 del 19 febbraio 2015, la sesta sezione civile T della Cassazione è però intervenuta sul tema affermando che l’imposta in misura fissa deve essere applicata per ogni cessione contenuta nell’atto, e dando così ragione all’Agenzia delle Entrate.
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 17/E del 16 febbraio 2015 – OGGETTO: Consulenza giuridica – applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni agricoli
Commento: L’Agenzia delle Entrate con tale Risoluzione traccia il perimetro di applicazione dell’agevolazione della piccola proprietà contadina (ovvero due imposte fisse di euro 200 ciascuna, 1% di imposta catastale ed euro 90 di tassa ipotecaria in luogo dell’ordinaria aliquota di registro del 15% oltre euro 100 di imposte ipocatastali) anche relativamente ai fabbricati di pertinenza dei terreni agricoli. In estrema sintesi, secondo tale Risoluzione gli unici fabbricati pertinenziali “agevolabili” siano quelli “sovrastanti il terreno agricolo”, escludendosi pertanto dal regime agevolato l’acquisto di fabbricati che, pur avendo una funzione strumentale al terreno agricolo (si pensi ad un ricovero attrezzi o alla casa rustico destinata ad abitazione del coltivatore diretto e della sua famiglia) non risultino sovrastanti il terreno agricolo. Opinione questa che poggia sulla considerazione che il legislatore (nella nuova formulazione dell’agevolazione della piccola proprietà contadina dettata dall’articolo 2, comma 4- bis , del decreto legge n. 194 del 2009) non abbia riprodotto la norma dettata dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, che estendeva espressamente, all’articolo 1, i benefici fiscali previsti per i trasferimenti di fondi agricoli anche “alle case rustiche non situate sul fondo, quando, l’acquisto venga fatto contestualmente… per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia”. La mancata riproposizione di tale norma nelle vigenti disposizioni in tema di piccola proprietà contadina determina, a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che “tale agevolazione trovi applicazione solo con riferimento al trasferimento del fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che risulti situato sul medesimo terreno”. In tal caso l’Agenzia delle Entrate offre un concetto di pertinenzialità “ristretta” in quanto caratterizzato dalla necessaria unione fisica tra i due beni, quello principale (il terreno) e quello pertinenziale (il fabbricato).
Opinione questa fortemente criticata dal Notariato che nei suoi primi commenti ha illustrato con due esempi pratici le conseguenze cui porterebbe tale lettura restrittiva contribuendo a renderla non condivisibile:
a) in caso di fondo unitario che venga attraversato da una strada, la porzione su un lato che sia ipoteticamente costituita da un fabbricato e che si venga a trovare dall’altro lato rispetto al terreno verrebbe a perdere la pertinenzialità occorrente per il trasferimento agevolato del tutto a favore di Mevio;
b) ove Tizio, proprietario di un terreno agricolo e di un fabbricato ad esso complementare, lasci per testamento il fabbricato a Caio ed il fondo a Sempronio spezzando il vincolo pertinenziale già in essere, il compratore Mevio che volesse acquistare il tutto dai due successori non potrebbe comperare l’insieme fruendo della “PPC” anche per l’acquisto del fabbricato, posto che, essendo di un soggetto diverso dal proprietario del fondo, detto fabbricato fatalmente non sarebbe “sovrastante” al terreno agricolo.
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Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE n. 4/E del 19 febbraio 2015 – OGGETTO: Regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy) – Articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014, n.133
Commento: L’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (il cd. rent to buy). Si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. La Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015 ne chiarisce il trattamento fiscale sia per quanto riguarda l’imposizione diretta (che interessa il venditore sia che si tratti di soggetto Iva, sia che si tratti di soggetto privato), sia per quanto riguarda l’imposizione indiretta (che interessa l’acquirente, trattandosi della tassazione dell’atto, tanto di quello soggetto a registro quanto di quello soggetto ad Iva).
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 17/E del 16 febbraio 2015 – OGGETTO: Interpello – Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973
Assume rilievo la previsione recata dall’articolo 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, che ha introdotto modifiche all’articolo 10, comma 4, del D. LGS. n. 23 del 2011 ... (Continua a leggere) (257 parole)
Massima: “Assume rilievo la previsione recata dall’articolo 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, che ha introdotto modifiche all’articolo 10, comma 4, del D. LGS. n. 23 del 2011. A parere della scrivente, nell’ambito degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971, possono essere ricondotti anche gli atti con i quali si dispone, ai sensi del comma 45 dell’articolo 31 della legge n. 448 del 1998, la cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167 del 1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865 del 1971. Dal tenore letterale dell’articolo 32 si evince, infatti, che il legislatore ha inteso agevolare il perseguimento della finalità solidaristica, sia nell’ipotesi in cui i Comuni concedano, su aree individuate a tal fine, il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare, sia nell’ipotesi in cui gli stessi comuni trasferiscano la proprietà delle stesse aree. Deve ritenersi che gli atti con i quali il Comune intende cedere, agli assegnatari degli alloggi, l’area inclusa nel piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare sita nel territorio comunale, possano essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di favore di cui al citato articolo 32 del DPR n. 601 del 1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).”
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 9/E del 22 gennaio 2015 – OGGETTO: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 29 decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 – Incentivi all’investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote per il tramite di società fiduciarie
Massima: “Circa la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, in qualità di titolare effettivo delle quote della start-up innovativa BETA S.r.l., detenute per il tramite di ALFA S.p.A., si rileva che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante. Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, “i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati”. In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, “attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso”. La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi. L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.”
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Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE n. 6/E del 19 gennaio 2015 – OGGETTO: Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione di contratto preliminare. Articolo 67 del TUIR
Massima: “Il corrispettivo percepito da chi cede un contratto preliminare di acquisto non può essere incluso nella fattispecie di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, in quanto tale disposizione sottopone a tassazione il corrispettivo conseguito dall’effettiva cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene. Si ritiene, al contrario, che possa essere incluso nella fattispecie descritta dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del citato TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Conseguentemente, alla stregua di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 2, del TUIR, il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.”
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Altri Enti
Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014 – OGGETTO: Determinazioni diritto annuale dal 1° gennaio 2015
Commento: con circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico indica quali sono, a partire dal 1° gennaio 2015, le misure fisse, ridotte del 35%, per il diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati e le aliquote da applicare al fatturato, per le imprese tenute a pagare il diritto commisurandolo al fatturato del 2014. Resta confermato che il versamento andrà effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, mentre per le imprese di nuova iscrizione il diritto è versato al momento dell’iscrizione o entro 30 giorni dalla stessa con il modello F24.
Per uno schema dettagliato degli importi dovuti per le nuove iscrizioni nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) nel corso dell’anno 2015 scarica la tabella della Camera di Commercio di Bergamo cliccando qui
Per approfondire scarica le tabelle riassuntive del diritto annuo 2015 di Tuttocamere cliccando qui
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