Si invita sempre la clientela interessata a chiamare o recarsi presso lo studio di Bergamo (contatti) per ricevere gratuitamente un primo e corretto inquadramento dell’operazione programmata (non solo civile ma anche fiscale): il notaio, sulla base delle informazioni ricevute e visione dell’eventuale documentazione già prodotta (anche per mail), indicherà quale documentazione sia nel concreto necessaria
SEMPRE
• Certificato di morte in carta libera per uso successione da richiedere in Comune;
• Fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi e legatari (nell’ipotesi in cui il documento non recasse la residenza attuale comunicarla);
• Estratto dell’atto di matrimonio del defunto (nell’ipotesi in cui il defunto fosse legalmente separato o divorziato portare copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio);
• Stato di famiglia integrale del defunto in carta semplice per uso successione da richiedere in Comune.
NEL CASO DI PRESENZA DI IMMOBILI (per ciascun immobile)
• Schede catastali degli immobili caduti in successione (se non ne siete in possesso sarà lo studio a provvedere al loro reperimento); se gli immobili sono privi di rendita catastale si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio;
• Copia del titolo di provenienza (ovvero atto di acquisto da cui risulta la proprietà del defunto, come vendita, donazione, divisione, decreto giudiziale di trasferimento se acquistato all’asta, ecc.); se l’immobile è pervenuto per successione produrre copia della dichiarazione di successione; se la successione è regolata da un testamento, occorre anche copia del verbale di pubblicazione del testamento; se l’immobile è stato costruito dal defunto, deve essere prodotta copia del titolo di provenienza del suolo sul quale ha edificato. Nel caso in cui non siate in possesso di tali documenti sarà lo studio a provvedere al suo reperimento;
• Per i terreni edificabili accertare tramite un tecnico di fiducia il loro valore commerciale al fine di evitare futuri accertamenti di valore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
NEL CASO DI PRESENZA DI CONTI CORRENTI, LIBRETTI DI RISPARMIO, TITOLI DEPOSITATI PRESSO BANCHE (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari vari, ecc.)
• Certificazione della Banca indicante i rapporti intestati al defunto (con indicazione dei relativi estremi e valori) alla data del decesso.
NEL CASO DI CREDITI (come arretrati, rimborsi IRPEF ecc.)
• Nel caso di loro esistenza già accertata e quantificata, documento da cui risulta il credito, il relativo importo, nonchè gli estremi del debitore (per esempio l’ente che deve pagare).
NEL CASO DI AZIENDE, QUOTE DI SNC, SAS, SRL
• Visura camerale (in mancanza sarà lo studio a provvedere al suo reperimento);
• Situazione patrimoniale redatta (dal commercialista) con riferimento alla data di apertura della successione (ovvero la data della morte del defunto), e con indicazione del complessivo valore patrimoniale (al netto dell’avviamento, non più tassabile) e del valore percentuale della quota.
NEL CASO DI NAVI, IMBARCAZIONI, AEROMOBILI
• Libretto di navigazione per le imbarcazioni;
• Certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi ed aeromobili;
• Informarsi sul prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità.
NEL CASO IL DEFUNTO ABBIA EFFETTUATO DONAZIONI IN VITA AGLI EREDI E/O LEGATARI (non rilevano eventuali donazioni fatte ad estranei)
• Copia degli atti di donazione.
NEL CASO IN CUI ALCUNO DEI CHIAMATI ABBIA RINUNCIATO ALL’EREDITA’
• Copia dell’atto di rinunzia.
INFORMAZIONI UTILI
PASSIVITA’ DEDUCIBILI
• Gli eredi hanno diritto di detrarre dall’imposta di successione determinati debiti lasciati dal defunto, quali ad esempio: rate di mutuo, saldo di conto corrente negativo, cambiali, spese mediche e chirurgiche relative al defunto e sostenute negli ultimi sei mesi di vita (compresi i ricoveri, medicinali, protesi, ecc.), spese funerarie (deducibili quest’ultime in misura non superiore ad euro 1.032,91) N.B.: Si tenga presente peraltro che ciascun erede gode, in relazione al grado di parentela con il defunto, di una fascia di esenzione, la cd. franchigia, di modo che se il defunto lascia beni per un valore inferiore alla stessa è inutile portare tali passività in detrazione (così, ad esempio, in caso di trasferimento a ciascuno dei due figli ed al coniuge di valori inferiori ad 1 milione di euro ciascuno, non è dovuta alcuna imposta di successione, non rilevando pertanto eventuali detrazioni). Lo studio vi ragguaglierà sull’importo e misura di tali franchigie.
NEL CASO IN CUI AL DEFUNTO SPETTASSERO IN VITA DIRITTI DI USUFRUTTO
• La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà (cd. consolidamento dell’usufrutto) non è soggetta ad imposte; in tal caso lo studio provvederà alla sola voltura catastale per la quale è necessario portare copia dell’atto di acquisto dell’usufrutto.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO TESTAMENTO, PRIMA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE OCCORRE PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
• In caso di testamento pubblico, bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile, se il notaio non esercita più nel distretto;
• In caso di testamento olografo (ovvero quello scritto a mano dal defunto) può essere pubblicato dal nostro studio notarile; per vedere la documentazione necessaria per procedere alla pubblicazione del testamento olografo vai alla sezione Documenti necessari per atti – Pubblicazione di testamento.
NEL CASO IN CUI VI SIANO EREDI MINORI OCCORRE PROCEDERE ALL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO, PER QUALE SONO RICHIESTE LE SEGUENTI FORMALITA’
• Richiedere con ricorso al giudice tutelare l’autorizzazione per accettare l’eredità;
• Rendere con atto notarile la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio di inventario;
• Se del caso (nell’ipotesi in cui si voglia disporre di beni ereditari da parte del minore) redigere l’inventario e richiedere con ricorso al giudice tutelare l’autorizzazione per disporre.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO CASSETTE DI SICUREZZA
• In tal caso prima di presentare la dichiarazione di successione occorre procede all’apertura della cassetta di sicurezza, allo scopo di redigerne con atto notarile l’inventario del contenuto ed inserirne il valore nella dichiarazione di successione. Se lo si è già fatto, portare copia del verbale di apertura della/e cassetta/e di sicurezza.
NEL CASO IN CUI IL DEFUNTO ABBIA LASCIATO AUTOMOBILI
• Nel caso di autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi e/o legatari; a tal fine ci si può rivolgere ad un’agenzia automobilistica per l’intestazione agli eredi e/o legatari.
NEL CASO DI DENARO, CONTI CORRENTI, LIBRETTI DI RISPARMIO O ALTRI TITOLI DEPOSITATI IN BANCA
• In tal caso per svincolare le somme la prassi bancaria richiede copia della dichiarazione di successione presentata e registrata, ovvero “Atto notorio” ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio”. Informarsi al riguardo presso la banca.
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
• Su tutti gli immobili caduti in successione si paga l’imposta ipotecaria (per la trascrizione) pari al 2% e l’imposta catastale (per la voltura) pari all’1%, sui valori catastali. Tali imposte sono invece applicate in misura fissa (200,00 + 200,00) quando l’erede o, in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per procedere all’acquisto della prima casa (ovvero, la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile o si obblighi a trasferirla entro 18 mesi; non abbia altre abitazioni nello stesso Comune; non abbia altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima casa). In tal caso l’erede non può vendere prima dei 5 anni, altrimenti decade dal beneficio e deve corrispondere l’imposta risparmiata, una penale pari al 30% di tale imposta e gli interessi.
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