Start up innovative
Normativa, Requisiti, Pubblicità e durata delle Start up innovative
Start up innovative a vocazione sociale – Incubatori certificati
Quadro normativo di riferimento delle Start up innovative
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (il cd. decreto crescita-bis), ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (le cd. Start up innovative). La normativa è stata successivamente modificata dal D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013) in vigore dal 28 giugno 2013. Con l’emanazione del D.M. 30 gennaio 2014 (cd. decreto attuativo), il nostro legislatore ha successivamente dato attuazione alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 per le Start up innovative.
Si tratta di una serie di disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, nonchè l’occupazione, in particolare giovanile.
Consulta la normativa completa, aggiornata alle ultime modifiche, in formato pdf.
N.B.: con il D.L. del 24 gennaio 2015, n. 3 (il cd. decreto Investment Compact) è stata estesa la disciplina delle start up innovative alle imprese residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. L’art. 4, comma 11, del D.L. 3/2015 ha per la precisione modificato la definizione di star up innovativa modificando l’art. 25, comma 2, del d.l. 179/2012, eliminando il riferimento alla nazionalità italiana nonché quello alla figura della Societas Europea residente in Italia e sostituendolo mediante modifica della lettera c) con il requisito di esser residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Definizione di Start up innovative – Requisito di forma
L’art. 25 del d.l. n. 179/2012 definisce le Start up innovative come “società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. In altri termini, possono assumere la qualifica di Start up innovative solo ed esclusivamente:
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le società a responsabilità limitata (anche nella forma ‘‘semplificata’’ e di S.r.l. unipersonale);
- le società per azioni, non quotate;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- le Societas Europaea non quotate (ovvero quelle costituita in base al Regolamento n. 2157/2001/CE) residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR (ovvero quelle che hanno in Italia la sede legale, oppure la sede dell’amministrazione oppure il loro oggetto principale);
- il D.M. del 30 gennaio 2014, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2014, ha chiarito che la nozione di Start up innovative comprende “le società indicate all’articolo 25, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”. Non è richiesto per le Start up innovative non residenti il requisito di avere la sede principale dei propri interessi ed affari in Italia atteso che le stesse esercitano in Italia attività di impresa mediante una stabile organizzazione (gli altri requisiti invece dovranno sussistere ed essere verificati anche con riferimento alla stabile organizzazione).
Si precisa che possono assumere la qualifica di Start up innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da soci diversi dalle persone fisiche (ovvero altre ocietà o più in generale enti giuridici).
Restano invece escluse le imprese esercitate sotto forma di società di persone e le ditte individuali.
In estrema sintesi, ed anticipando quanto si dirà in seguito in tema di requisiti ed agevolazioni, si può dire che le Start up innovative sono le società di capitali aventi in Italia per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, alle quali si applica per un periodo determinato (quattro anni dalla costituzione) una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale ed occupazionale.
N.B.: con il D.L. del 24 gennaio 2015, n. 3 (il cd. decreto Investment Compact) è stata estesa la disciplina delle start up innovative alle imprese residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. L’art. 4, comma 11, del D.L. 3/2015 ha per la precisione modificato la definizione di star up innovativa modificando l’art. 25, comma 2, del d.l. 179/2012, eliminando il riferimento alla nazionalità italiana nonché quello alla figura della Societas Europea residente in Italia e sostituendolo mediante modifica della lettera c) con il requisito di esser residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Requisiti sostanziali delle Start up innovative
Per poter diventare una Start up innovativa, oltre al superiore requisito di forma (ovvero quello di essere una società di capitali), è richiesta la sussistenza di tutti i seguenti requisiti sostanziali (cd. requisiti sostanziali cumulativi previsti dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 179/2012, lett. b, c, d, e, f, g):
- deve risultare costituita e svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi (trattasi dell’orizzonte temporale previsto per l’applicazione della disciplina di favore delle Start up innovative. Si ritiene che non possano ottenere la qualifica di Start up innovative le società costituite da oltre 48 mesi anche nel caso in cui abbiano iniziato a svolgere successivamente un’effettiva attività di impresa);
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi nell’ambito del territorio dello Stato italiano;
- a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua (dichiarato nella voce A del conto economico ex art. 2425 c.c.), così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non sia di entità superiore i 5 milioni di euro;
- non deve aver distribuito utili dall’anno della sua costituzione nè deve distribuirli per tutta la durata del regime agevolato (quanto all’introduzione in statuto di un tale limite si ritiene che, trattandosi di un requisito di fatto che andrà attstato periodicamente dagli amministratori ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.l. n. 179/2012, nessuna clausola di tale tenore vada inserita nello statuto; in alternativa si potrà inserire in statuto una clausola del seguente tenore letterale: “Per il periodo di tempo legalmente fissato (ovvero massimo 4 anni dalla in quanto trattasi di requisito di fatto che dovrà essere attestato periodicamente dagli amministratori, come disposto dall’art. 25, comma 15, del d.l. n. 179/2012);
- deve possedere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico (si evidenzia come la legge ritenga sufficiente anche la mera prevalenza di tale attività: ciò significa che l’oggetto sociale potrà essere costituito anche da altre attività, fermo restando che la prevalenza andrà poi dimostrata nei fatti dal legale rappresentante sulla base dei risultati economici effettivamente conseguiti);
- non deve essere stata costituita per effetto di un’operazione straordinaria (fusione e/o scissione societaria) o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (nella generale logica di favorire esclusivamente le “nuove” imprese innovative). Si evidenzia che: 1) L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 ha precisato come l’operazione di trasformazione non ostacoli il riconoscimento del regime agevolato; 2) il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0164029 dell’8 ottobre 2013, in risposta ad uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle Start up innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”.
E’ inoltre necessario che la Start up innovativa soddisfi almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali (cd. requisiti sostanziali alternativi previsti dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 179/2012, lett. h):
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (Per ulteriori informazioni consulta la nota di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2014 in formato pdf);
- impiegare personale altamente qualificato, in particolare: impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un’attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all’estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale oppure essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Non è invece più richiesto (a seguito della modifica operata con il d.l. n. 76/2013) il possesso della maggioranza del capitale sociale delle Start up innovative da parte di soci persone fisiche (potendo pertanto essere costituita o successivamente partecipata anche da sole società).
E’ importante ricordare come il possesso o meno dei superiori requisiti, la cui ricorrenza va in prima battuta autocertificata dal legale rappresentante mediante invio alla competente Camera di Commercio di apposita autocertificazione, non interferisca sulla legittimità dell’atto costitutivo della società, trattandosi di requisiti che fungono esclusivamente da presupposto necessario per l’iscrizione della società nel registro speciale delle Start up innovative al fine di poter beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni connesse a tale status (agevolazioni ed esenzioni peraltro, come vedremo sotto, necessariamente temporanee), fermo restando la nascita e la continuazione stessa della società: non si tratta pertanto di una nuova forma sociale a sè stante, ma di uno speciale status normativo in cui possono rientrare figure già regolate dalla legge e che rileverà per la speciale disciplina societaria, fiscale ed occupazionale (fenomeno questo già conosciuto nel nostro ordinamento in altri casi come ad esempio in tema di enti non lucrativi che assumono anche la qualità di ONLUS): ciò significa che alle stesse si applicherà tanto la generale disciplina del tipo societario prescelto quanto la disciplina speciale, integrativa e/o modificativa, prevista dal d.l. n. 179/2012 e successive intergazioni e modifiche.
Pubblicità nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed adempimenti successivi
Condizione necessaria per assumere la qualifica di Start up innovativa è infine l’iscrizione della società presso l’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese tramite la presentazione di una domanda in formato elettronico ed il deposito di apposita autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di legge sopra previsti, come disposto dall’art. 25, comma 9, d.l. n. 179/2012. Tale iscrizione si aggiunge alla “consueta ed obbligatoria” iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo registro.
Clicca qui per scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti in formato pdf .
Clicca qui per scaricare la Guida nazionale contenente le informazioni e istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l’iscrizione delle società start up innovative al Registro delle Imprese in formato pdf.
N.B.: la Camera di Commercio competente potrà richiedere, a corredo della domanda e dell’autocertificazione depositate, ulteriori documenti attestanti il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di start up, nonostante l’art. 25, comma 9, non sembra prevedere alcuna verifica preventiva da parte del registro delle Imprese. Resta fermo che il deposito di dichiarazioni false comporterà il sorgere di responsabilità a carico di amministratori e sindaci.
Nella fase successiva all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le Start up innovative devono, ai sensi dell’art. 25, commi 14 e 15, del d.l. n. 179/2012:
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aggiornare le informazioni di cui al comma 12 dell’art. 25 (come disposto dal comma 14 dell’art. 25) con cadenza non superiore a 6 mesi (30 giugno – 31 dicembre); trattasi di adempimento costante (da effettuare due volte l’anno in esenzione da imposta di bollo e di segreteria) da eseguire anche nel caso in cui non via siano aggiornamenti da segnalare (nel qual caso ci si limiterà a confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate);
- attestare, con autodichiarazione del legale rappresentante depositata nel Registro delle Imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti di cui al comma 2 dell’art. 25 (come disposto dal comma 15 dell’art. 25) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (anche tale adempimento è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria).
In caso di perdita dei requisiti (alla quale è equiparato il mancato deposito della suddetta dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti) si avrà la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro imprese entro 60 giorni, permanendo l’iscrizione nella sezione ordinaria (a conferma, come sopra detto, che non si tratta di un nuovo modello sociale, ma di una disciplina di favore temporanea riconosciuta in presenza di determinati requisiti).
Durata della disciplina di favore
La particolare disciplina di favore (riguardante aspetti di natura societaria, fiscale ed occupazionale) riservata alle Start up innovative non solo è di natura condizionata (al ricorrere dei superiori requisiti richiesti) ma altresì temporanea, in linea con la finalità di incentivare la propensione al rischio di impresa con una serie di agevolazioni e deroghe alla disciplina comune nell’ambito di una finestra temporale di quattro anni.
Al riguardo la legge distingue tra le società di nuova costituzione e le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 179/2012 (ovvero la Legge di conversione del 17 dicembre 2012 n. 221, entrata in vigore il 18 dicembre 2012 ):
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Per le società di nuova costituzione (ovvero costituite dopo il 18 dicembre 2012, e sempre che non risultino essere state costituite da più di 48 mesi ai sensi del requisito richiesto ex lett. b dell’art. 25, comma 2), l’art. 31 comma 4, del d.l. n. 179/2012 dispone che “Qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, […], e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi“. La regola applicabile alle imprese di nuova costituzione può essere, quindi, così descritta: la qualifica di Start up innovativa e l’applicazione del regime normativo speciale non può eccedere i 4 anni dalla data di costituzione (come previsto dall’art. 31, comma 4, del d.l 179/2012). Si precisa che per tale data, in coerenza con il requisito di cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2, occorre riferirsi alla data della costituzione della società e sua iscrizione nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese (ai sensi dell’art,2463, comma 3, c.c.) e non alla data di iscrizione nella sezione speciale delle Start up innovative.
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Per le società già costituite alla data del 18 dicembre 2012, la permanenza del regime favorevole è modulata in funzione dell’anzianità delle stesse; così dispone l’art. 25, comma 3, d.l. n. 179/2012: “Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e’ stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è tata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e’ stata costituita entro i quattro anni precedenti“. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 per le Start up innovative già costituite alla data del 18 dicembre 2012 la durata di applicazione della disciplina di favore è regolata secondo la seguente tabella:
Data di costituzione dell’impresa | Durata della disciplina |
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012 | 4 anni (fino al 18 dicembre 2016) |
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010 | 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) |
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009 | 2 anni (fino al 18 dicembre 2014) |
Start up innovative a vocazione sociale
L’art. 25 del d.l. 179/2012 al comma 4 prevede una ulteriore categoria di Start up innovative: le Start up innovative a vocazione sociale, le quali, oltre a presentare tutti i requisiti generali sopra previsti, operano in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. del 24 marzo 2006 n. 155, che disciplina l’impresa sociale. A tal fine si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
– assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria, ricerca e erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.
Come si può vedere in fondo, sono previste particolari agevolazioni ed incentivi fiscali per chi decida di investire nelle Start up innovative a vocazione sociale.
Si osserva infine come tale nuova disciplina conferisca la possibilità di fare impresa con profitto anche nell’ambito del sociale: infatti il vincolo di non distribuire utili previsto dalla disciplina delle Start up innovative è limitato nel tempo (4 anni), laddove, invece, la normativa in tema di impresa sociale, ex art. 3 del D. Lgs n. 155/2006, prevede un divieto assoluto ed illimitato nel tempo di distribuzione di utili ed avanzi di gestione.
Incubatore certificato di Start up innovative
Il comma 5 dell’articolo 25 del d.l. n. 179/2012 definisce la figura dell’Incubatore certificato di Start up innovative, quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di Start up innovative. L’Incubatore certificato è dunque una società di capitali (potendo assumere le medesime forme sopra previste per le Start up innovative, quali società di capitali, anche cooperative, ovvero Societas Euopaea) il cui compito è quello di offrire strutture e servizi alle Start up innovative per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. In pratica ne funge da tutor accompagnadone il processo di avvio e di crescita.
La disciplina relativa all’Incubatore certificato è contenuta negli articoli 25, 26 e 27 del d.l. n. 179/2012, e successivamente integrata con il provvedimento attuativo avvenuto con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013.
L’Incubatore certificato deve avere i requisiti tassativamente elencati dal comma 5 dell’articolo 25, e precisamente:
- disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere Start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- disporre di attrezzature adeguate all’attività delle Start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a Start up innovative;
- avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a Start up innovative.
Al pari delle Start up innovative anche l’Incubatore certificato, per potersi qualificare come tale e beneficiare della relativa disciplina, deve iscriversi in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, presentando apposita domanda in formato elettronico (reperibile sul sito internet del MiSE nella sezione “Start up innovative“); domanda che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società ed attestare, per autocertificazione, il possesso dei suddetti requisiti sulla base degli indicatori e dei valori minimi contenuti nelle tabelle A e B allegate al D.M. del 21 febbraio 2013
Anche L’Incubatore certificato, come le Start up innovative, nella fase successiva all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, deve, ai sensi dell’art. 25, commi 14 e 15, del d.l. n. 179/2012:
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aggiornare le informazioni di cui al comma 13 dell’art. 25 (come disposto dal comma 14 dell’art. 25) con cadenza non superiore a 6 mesi (30 giugno – 31 dicembre); trattasi di adempimento costante (da effettuare due volte l’anno in esenzione da imposta di bollo e di segreteria) da eseguire anche nel caso in cui non via siano aggiornamenti da segnalare (nel qual caso ci si limiterà a confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate);
- attestare, con autodichiarazione del legale rappresentante depositata nel Registro delle Imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti di cui al comma 5 dell’art. 25 (come disposto dal comma 15 dell’art. 25) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (anche tale adempimento è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria).
In caso di perdita dei requisiti (alla quale è equiparato il mancato deposito della suddetta dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti) si avrà la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro imprese entro 60 giorni, permanendo l’iscrizione nella sezione ordinaria.
N.B.: A differenza delle Start up innovative che, come detto, rappresentano uno status temporaneo cui si ricollega una disciplina di favore temporanea (l’arco temporale dei 4 anni) la figura di Incubatore certificato non è limitata nel tempo e, di conseguenza, le agevolazioni allo stesso riconosciute non saranno temporanee ma troveranno applicazione fino a quando la società che ne usufruisce sarà in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti leggi per ottenere e mantenere tale qualifica.
Disciplina speciale delle Start up innovative: deroghe al diritto societario, alla normativa fallimentare ed in materia di lavoro
Deroghe al diritto societario – Raccolta di capitali, gestione flessibile del capitale sociale e semplificazioni
L’art. 26 del d.l. n. 179/2012 prevede una serie di disposizioni speciali e derogatorie alla comune normativa societaria.
In primo luogo, è previsto un gruppo di disposizioni derogatorie riguardanti tutte le Start up innovative, ovvero:
- in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo, come invece previsto dalla disciplina comune degli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c.);
- in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo ed al di sotto del minimo legale l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (come disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società di cui agli artt. 2484, primo comma, punto 4), e 2545-duodecies c.c. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta integrato ad una cifra non inferiore al minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, se vuole evitare lo scioglimento della società, non può più esimersi dal prendere le decisioni imposte dalla legge, ed a suo tempo posticipate in forza della presente disciplina di favore.
La ratio di tali agevolazioni nel caso di perdite è illustrata nella Relazione Illustrativa al d.l. n. 179/2012, ove si giustifica la deroga con il fatto che essa “può consentire alla impresa Start up innovativa di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente nelle perdite maturate nelle primissime fasi” e persegue “ l’obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell’attività”: l’esigenza, avvertita dagli operatori d’impresa nella fase iniziale di sviluppo della propria società, è quello di allentare i rigidi vincoli della disciplina sul capitale sociale; - non sono soggette alla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/94 e delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del d.l. 138/2011 (convertito con modifiche dalla L. 148/2011);
In secondo luogo, nel caso delle sole Start up innovative costituite con la forma di Società a responsabilità limitata, sono in aggiunta previste una serie di deroghe particolarmente rilevanti e significative. In particolare:
- l’atto costitutivo può prevedere la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi (e determinarne il contenuto) anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi 2 e 3, c.c.;
- l’atto costitutivo può prevedere la creazione di categorie di quote anche prive del diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione, o anche con diritto di voto limitato a particolari argomenti (cd. voto intermittente) o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, primo comma, c.c., le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (ovvero le piattaforme on line che abbiano come esclusiva finalità quella di facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte delle Start up innovative, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 179/2012, attraverso il cd. sistema del crowdfunding): in sostanza sarà possibile procedere alla vendita online delle partecipazioni societarie, procedendo all’acquisizione di nuovi capitali da parte degli investitori istituzionali e non (vedere sotto in tema di Altri vantaggi – Raccolta di capitali on line);
- non si applica il divieto di cui all’art. 2474 c.c. avente ad oggetto le operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi, anche professionali (viene dunque consentito a tale tipologia di società a responsabilità limitata di fare leva sugli asset presenti nel proprio patrimonio attraverso operazioni di leverage finora consentite solo alle società il cui capitale è suddiviso in azioni e, peraltro, con stringenti limitazioni): si tratta del c.d. “work for equity” ovvero di quel meccanismo che permette alle Start up innovative di legare la remunerazione dei soggetti che a vario titolo prestano la propria opera per la Società (amministratori, dipendenti, professionisti e lavoratori autonomi) all’andamento economico della società, rendendoli così compartecipi del rischio di impresa attribuendo loro, al posto o in aggiunta dell’ordinaria retribuzione in denaro, quote sociali; sistema che viene favorito legittimando la società, solo a tale scopo, a compiere operazioni sulle proprie partecipazioni;
- l’atto costitutivo può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt.2479 e 2479-bis c.c.; con tale clausola si potrà: 1) da un lato allargare, rispetto alle normali S.r.l., la tipologia delle fonti di finanziamento (oltre ai conferimenti, finanziamenti e titoli di debito; in linea con tale possibilità allargare le fonti di finanziamento si inserisce la deroga di cui al superiore punto 3 in tema offerta al pubblico di prodotti finanziari); 2) dall’altro lato, permettere all’investitore di assumere una posizione intermedia tra quella di socio (con il vantaggio del voto ma lo svantaggio patrimoniale di vedere posposto ai crediotri sociali il proprio diritto alla restituzione di quanto conferito) e quella di mero creditore sociale senza alcun diritto di voce all’interno della Società (senza dimenticare, come si vedrà in tema di agevolazioni, gli incentivi fiscali che accompagnano la sottoscrizione di tali strumenti finanziari e previsti dall’art. 27 del d.l. n. 179/2012).
Si tratta di deroghe non da poco (seppur confinate in una finestra temporale di massimo 4 anni) destinate da un lato a scardinare l’odierna impalcatura delle S.r.l. (modellata sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci), e dall’altro ad avvicinare le cd. S.r.l. innovative ad una comune S.p.a. che, per definizione, è strutturata e pensata per stimolare la raccolta del capitale di rischio e del capitale di credito sollecitando all’investimento il pubblico dei risparmiatori con una serie di appetibili prodotti “categorizzati” ed “oggettivizzati”. Al riguardo si possono fare le seguenti riflessioni:
– la funzione di tale diversificazione non può che essere quella di incentivare investimenti: una diversificazione delle varie categorie di quote che possa imprimere alle stesse, ed alla società nel suo complesso, un maggiore appeal finanziario;
– tali clausole, tipologicamente aliene al modello tipico della S.r.l. non solo sono del tutto facoltative (è infatti una libera scelta dei soci introdurre o meno clausole di tal tipo in una nascente Start up innovativa), ma la loro esistenza ed operatività è, come più volte detto, necessariamente temporanea e condizionata al persistere dei requisiti di Start up innovativa ed alla conseguente iscrizione presso la sezione speciale del Registro delle Imprese: ciò significa che una volta decorsi i quattro anni dall’iscrizione nella sezione speciale (o anche prima nel caso di cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti medio) tali clausole saranno automaticamente sostituite di diritto dalla comune disciplina in tema di S.r.l., fermo restando la validità e perdurante efficacia delle quote di partecipazione già sottoscritte (le cd. quote “oggettivizzate”) e dei strumenti finanziari partecipativi già emessi, che cntinueranno pertanto ad esistere (ed essere disciplinati dalle clausole statutarie all’epoca della costituzione inserite), fino alla loro estinzione (come nel caso di recesso dalla società ovvero di estinzione del finanziamento connesso allo strumento partecipativo emesso): si tratta pertanto di clausole la cui obsolescenza è già programmata e predeterminata nel tempo;
– le categorie di quote servono ad “oggettivizzare” la partecipazione, diversamente dai diritti particolari dei soci di cui all’art. 2468, terzo comma, c.c. che invece “soggettivizzano” la quota. Proprio perché svolgono funzioni diverse (categorie di quote pensate indipendentemente dalla persona del socio che le detiene, diritti particolari riferiti invece a questo o a quel socio) tanto le une quanto le altre possono coesistere nella medesima Srl innovativa: pertanto alle categorie di soci previste dall’art. 2468, terzo comma, c.c. (articolo permette l’attribuzione a singoli soci, in considerazione della loro posizione personale, di particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili) si possono affiancare nella S.r.l. innovativa anche le categorie di quote, “oggettivando” così la partecipazione e rendendola, come tale, liberamente trasferibile al pari delle quote ordinarie (si potrà così prevedere in sede di atto costitutivo, o con successiva modifica, l’attribuzione ad alcuni soci di diritti particolari intrasmissibili in quanto riferiti solo a quei determinati soggetti, e ad altri soci di quote speciali “oggettivizzate” liberamente cedibili a terzi, (nel rispetto ovviamente di eventuali limiti statutari per il trasferimento delle partecipazioni sociali, quali prelazioni o gradimenti);
– quanto alle categorie di quote fornite di diritti diversi questi ultimi possono essere sia di tipo patrimoniale (come la postergazione, totale o parziale, nelle perdite) che di tipo amministrativo (come quelli inerenti il diritto di voto), ovvero combinati tra loro, fatti salvi i limiti imposti dalla legge (così come disposto dall’art. 26, comma secondo, D.L. n. 179/2012); tra i limiti non derogabili neanche per una Start up innovativa, oltre all’impossibilità di prevedere categorie di quote privilegiate nella distribuzione degli utili (requisito tipologico di ogni Start up innovativa ex art.25, comma secondo, lett. e), D.L. n. 179/2012), si possono elencare i seguenti (limiti mutuati dalla disciplina della S.p.a. e dei modelli capitalistici che possono essere considerati invalicabili anche per una Srl innovativa): divieto del patto leonino (al massimo una postergazione nelle perdite); divieto di quote a voto plurimo ex art. 2351, quarto comma, c.c.; rispetto del limite quantitativo ex art. 2351, secondo comma, c.c.; divieto di emettere quote che non rappresentano una frazione del capitale sociale);
– quanto ai quorum necessari si può distinguere: nel caso di quote già esistenti si ritiene sufficiente la maggioranza per scomporre il capitale in quote unitarie, mentre non vi sono dubbi nel ritenere necessaria l’unanimità dei consensi quando si tratta poi di “categorizzare” tali quote (ovvero fornirle di diritti e prerogative diverse le une dalle altre) in quanto modifica destinata ad incidere sull’investimento del singolo socio effettuato all’epoca dell’ingresso in società; nel caso invece di quote di nuova emissione in forza di un aumento di capitale a pagamento sarà sufficiente la maggioranza come per una normale delibera di aumento;
– in caso di decisioni dei soci che pregiudichino i diritti di una categoria di quote è necessario che le stesse siano comunque assunte con il consenso della maggioranza dei soci portatori delle quote “pregiudicate” (in analogia a quanto disposto dall’art. 2376 c.c. in tema di categoria di quote);
Deroghe alla normativa fallimentare – rapidità e tolleranza al rischio
Al fine di ridurre i tempi di soluzione della crisi d’impresa, l’art. 31, co. 1, del d.l. n. 179/2012 stabilisce che «la Start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3», equiparando, di fatto, le Start up innovative ai soggetti (non imprenditori) che si trovano in una situazione di «sovraindebitamento». Le Start up innovative sono, pertanto, sottratte all’applicazione delle normali procedure concorsuali (in particolare fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) e soggette in via esclusiva al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotto dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, consentendo in tal modo al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della relativa specifica procedura di composizione.
Deroghe in materia di lavoro – flessibilità
Le Start up innovative possono stipulare contratti di lavoro a termine ad hoc. In particolare potranno essere stipulati, senza alcun limite numerico, contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 36 mesi, indicando semplicemente nel contratto a termine ce il dipendente è impiegato in attività inerenti l’oggetto sociale (e senza dover specificare, come per le altre società in caso di contratti a termine, le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, che presiedono la stipula del contratto). All’interno dell’arco temporale dei 36 mesi i contratti di durata inferiore potranno essere rinnovati anche senza soluzione di continuità (e senza dunque il rispetto dei cd. “periodi cuscinetti” previsti per la contrattazione a termine). Superati i 36 mesi il contratto sarà ancora rinnovabile una sola volta e per un massimo di 12 mesi (tale contratto pertanto potrà avere una durata massima di 48 mesi). Dopo 48 mesi il lavoratore potrà continuare a lavorare nella società solo con un contratto a tempo indeterminato.
Ulteriore agevolazione è quella riguardante la retribuzione che, come visto sopra al punto 5 delle deroghe al diritto societario, potrà essere, oltre che fissa, anche variabile con l’attribuzione di strumenti finanziari della società (e dunque legata all’efficienza e/o produttività dell’impresa o del dipendente), usufruendo altresì delle agevolazioni fiscali previste sotto per tale forma di retribuzione nelle Start up innovative.
Disciplina speciale delle Start up innovative: esenzioni, incentivi, agevolazioni
Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale – riduzione degli oneri di avvio
Le Start up innovative e l’Incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche’ dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di Start up innovative e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. La perdita dei requisiti (cui, come detto, è equiparato il mancato deposito della dichiarazione attestante il loro mantenimento) comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e, di conseguenza, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro imprese, l’obbligo di versamento di quanto dovuto ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Tale esenzione si riferisce a tutti gli atti posti in essere dalle Start up innovative e successivi all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (ne deriva, quindi, che l’esonero dall’imposta di bollo non possa valere per l’atto costitutivo, in quanto la Società a quella data non sarebbe ancora iscritta nella sezione speciale).
Incentivi fiscali – Strumenti finanziari delle Start up innovative e degli Incubatori certificati diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate
Tra gli interventi previsti a favore delle Start up innovative e degli Incubatori certificati, il d.l. n. 179/2012 all’articolo 26, come sopra visto in tema di deroghe al diritto societario, consente alle Start up innovative costituite con la forma delle Srl di contravvenire al generale divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity). Al fine di stimolare tale opportunità, l’articolo 27 del d.l. n. 179/2012 prevede una serie di agevolazioni fiscali e contributive riguardanti gli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate: il reddito derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari infatti non concorre alla formazione della base imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi. In particolare, le misure previste sono finalizzate a:
– incentivare e fidelizzare gli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle Start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari o diritti similari ad essi assegnati (ovvero acquistati a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione su tali strumenti da parte di detti soggetti) ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato (commi da 1 a 3) (regime di incentivazione che si affianca a quello previsto per la generalità dei dipendenti delle imprese dall’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR);
– favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle Start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle Start up innovative e degli incubatori certificati (comma 4) (apporti, compresi quelli professionali, che sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari, fermo restando l’applicazione del normale regime IVA sulle prestazioni oggetto della disposizione in esame).
Per saperne di più consulta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 16/E dell’11 giugno 2014 in formato pdf.
Incentivi fiscali – Credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato
L’articolo 27-bis del D.L. n. 179/2012 nei confronti delle Start up innovative e degli incubatori certificati detta una serie disposizioni finalizzate a disciplinare con “modalità semplificate” l’applicazione dell’agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si tratta in particolare:
-
di un contributo fruibile sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato;
- la misura del credito d’imposta è pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per l’assunzione del suddetto personale, non può superare i 200.000 euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese;
- tale credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese e con un’istanza redatta in forma semplificata (è prevista infatti la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24, riguardanti l’obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della fruizione del credito di imposta);
Per saperne di più consulta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 16/E dell’11 giugno 2014 in formato pdf.
Incentivi fiscali – Investimento nelle Start up innovative
Nell’ambito delle misure a sostegno delle Start up innovative, l’art. 29 del d.l. 179/2012 introduce un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese Start up innovative. Con il D.M. 30 gennaio 2014 (cd. decreto attuativo), il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscalisotto richiamate, individuando altresì i soggetti interessati e la tipologia degli investimenti, nonché la natura e le modalità di accesso alle facilitazioni tributarie, fornendo così importanti precisazioni in materia.
In particolare per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 è prevista:
- una detrazione IRPEF del 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più Start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Start up innovative (così come definitivi dall’art. 1 lettere e) ed f) del decreto attuativo del 30 gennaio 2014). L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 500.000; l’investimento deve inoltre essere mantenuto per almeno 2 anni; l’eventuale dismissione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine di 2 anni comporta difatti la decadenza dal beneficio ed il conseguente obbligo per il contribuente di restituire la somma detratta, unitamente agli interessi legali;
- una deduzione d’imposta IRES del 20% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in Start up innovative (così come definitivi dall’art. 1 lettere e) ed f) del decreto attuativo del 30 gennaio 2014). L’investimento massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; l’eventuale dismissione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine di 2 anni comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. La legge precisa che gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in Start up innovative non possano beneficiare della deduzioni IRES;
Si precisa altresì che:
- per le Start up innovative a vocazione sociale e per le Start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico , l’art. 29, comma 7, del D.L. n. 179/2012 ha previsto che la detrazione IRPEF sale al 25% delle somme investite nella società, mentre la deduzione IRES sale del 27% delle somme investite nella società;
- l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
- per i soggetti IRPEF viene stabilito che l’ammontare (in tutto o in parte) non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’IRPEF lorda nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo;
- tale agevolazione riguarda ai sensi di legge la “somma investita nel capitale sociale” di una o più Start up innovative, ovvero versamenti in conto capitale, in conto fututro aumento capitale e più in generale tutti i versamenti effettuati a titolo di capitale sociale: restano pertanto escluse le somme versate a titolo di finanziamento.
Per saperne di più consulta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 16/E dell’11 giugno 2014 in formato pdf.
Altri vantaggi
- Fondo di garanzia – sostegno pubblico nell’accesso al credito: come stabilito con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, e dalla Circolare n. 652 del 26 luglio 2013 del Medio credito Centrale, le Start up innovative e gli Incubatori certificati possono accedere al Fondo di Garanzia a titolo gratuito, in via prioritaria e con modalità semplificate. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le medio e piccole imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento, con la concreta possibilità per l’impresa finanziata di ottenere dall’Istituto bancario, società di leasing o altri intermediari finanziari condizioni economiche migliori ovvero l’erogazione di un maggiore credito. La garanzia pubblica ha proprio lo scopo di incentivare la concessione di finanziamenti in favore delle PMI. La garanzia dello Stato è concessa fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, e riguarda tutti i tipi di operazioni sia a breve che a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo;
- Raccolta di capitali on line: l’Italia è il primo paese UE ad essersi dotato (con l’introduzione nel TUF degli articoli 50-quinquies e 100-ter ad opera dell’art. 30 del d.l. n. 179/2012) di una normativa in tema di equity crowdfunding nelle Start up innovative: si tratta del cd. fenomeno del crowdfunding ossia il sistema per mezzo del quale è consentito a più persone di investire on line somme di denaro, anche modeste, per finanziare un progetto imprenditoriale ed in cambio ricevere veri e propri titoli di partecipazione nella società su cui si è deciso di investire. Il potenziale investitore consulterà i siti internet dedicati (i cd. portali on line), gestiti da soggetti iscritti ed autorizzati dalla Consob, che conterranno le informazioni necessarie per orientarsi su quale progetto investire: il gestore del portale, ricevuto l’ordine di investimento sul prorpio sito internet, provvederà a trasmettere lo stesso ordine di adesione ad una banca o impresa di investimento che provvederà a perfezionare la sottoscrizione dello strumento finanziario offerto dalla Start up innovativa sul cui progetto si è deciso di investire. Sul sito internet della Consob è consultabile l’elenco dei gestori di portali. La raccolta di capitali di rischio da parte di Start up innovative tramite i portali on line è disciplinata anche dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013: per visionare il testo del regolamento clicca qui. Si ricorda infine, come visto sopra, che gli investimenti nelle Start up innovative sono fortemente incentivati da un’agevolata normativa fiscale in tema di IRPEF ed IRES;
- Internazionalizzazione: per le Start up innovative è stata prevista l’emissione della cd. “Carta servizi Startup” che dà diritto ad uno sconto del 30% sulle tariffe dei seguenti servizi di assistenza erogati dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; individuazione di fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le Start up innovative, tenendo conto dell’attinenza della loro attività all’oggetto della manifestazione; sviluppo di iniziative per favorir l’incontro delle Start up innovative con potenziali investitori.
Se vuoi approfondire consulta le massime del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato in tema di Start up innovative cliccando qui
Se hai altre domande o quesiti da porre (anche in merito al particolare Statuto che disciplinerà la Start up innovativa) puoi scrivere al notaio cliccando qui oppure venirci a trovare presso lo studio notarile di Bergamo, Via dei Partigiani 5