Vidimazione libri sociali
Vidimazione libri sociali
Tabelle relative ai costi ed alle procedure di vidimazione
La vidimazione libri sociali (e bollatura), è prevista attualmente per i soli libri sociali obbligatori, ed in particolare:
1) Libri sociali obbligatori per S.p.a., S.r.l. e Cooperative (art. 2421 c.c.): • Libro dei soci (no per le S.r.l.); • Libro delle obbligazioni; • Libro delle adunanze e delle deliberazioni: delle assemblee; del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione; del Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo della gestione; del comitato esecutivo; delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni); • Libro degli strumenti finanziari emessi (art. 2447 sexies c.c.).
2) Ulteriori Libri sociali obbligatori per S.r.l. (art. 2478 c.c.): • Libro delle decisioni dei soci; • Libro delle decisioni degli amministratori; • Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore se nominati ai sensi dell’art. 2477 c.c.
3) Ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale, libro degli inventari e libro soci per le S.r.l.) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, conti di mastro; conti di magazzino ecc.) non devono essere vidimati e bollati. Per tali scritture contabili l’unica formalità richiesta per il loro uso è quella della numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Clicca sotto per avere altre informazioni e per visualizzare comode tabelle riepilogative su tasse e costi della vidimazione libri sociali
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