Cessione gratuita di aree al Comune a scomputo di oneri di urbanizzazione
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E del 3 luglio 2014 ha finalmente sgomberato i dubbi sulla persistenza delle agevolazioni disposte dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (imposta fissa di registro, ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) nell’ipotesi di cessione “gratuita” di aree al Comune posta in essere a scomputo dei contributi di urbanizzazione od in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Dubbi indotti dall’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha riformulato, a far data dal 1° gennaio 2014, l’intero impianto della tassazione degli atti, a titolo oneroso, aventi ad oggetto la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali immobiliari; ed in particolare dal suo 4° comma che (sempre con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso) ha previsto la soppresione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
L’Agenzia, con la superiore Risoluzione, ha precisato:
- in generale, che restano applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso);
- con particolare riferimento alla norma agevolativa in oggetto prevista dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, (norma che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà di aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per i provvedimenti, convenzioni ed atti d’obbligo previsti dall’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) la stessa continua ad applicarsi alle fattispecie disciplinate (fatte salve ovviamente le ipotesi in cui a carico del Comune sia prevista una controprestazione onerosa che determinerebbe l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna).
Peraltro si è più volte osservato come la qualificazione legislativa di tali cessioni come “a titolo gratuito” non sia tecnicamente “corretta”: infatti tali cessioni più che gratuite dovrebbero definirsi come cessioni “obbligate” in quanto inquadrate all’interno di un più ampio procededimento pubblico/amministrativo in cui la cessione delle aree diventa un mero strumento alternativo per l’assolvimento di un obbligo tributario, quale quello del pagamento degli oneri di urbanizzazione.