Accettazione e rinuncia di eredità
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DI EREDITA’
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ RICORRENTI
1) Quando e dove si apre la successione?
2) Quanto tempo ho per l’accettazione di eredità?
3) Chi è chiamato all’eredità è automaticamente titolare dei beni e diritti della stessa?
4) Se chiedo la pubblicazione di un testamento o presento la denuncia di successione (pagando le relative imposte) sono erede anche in mancanza di un’espressa accettazione?
5) Possono succedere i nascituri?
6) Posso accettare/rinunciare solo determinati beni ereditari?
7) Posso accettare/rinunciare a condizione che si verifichi un certo evento oppure a termine?
8) Posso rinunciare all’eredità in favore di uno solo degli altri coeredi?
9) Posso rinunciare all’eredità oralmente o con una semplice scrittura privata?
10) Quando rinuncio all’eredità la stessa si accresce automaticamente ai coeredi?
11) Ho rinunciato all’eredità di mio padre; il mio posto di chiamato all’eredità è ora assunto dai miei figli?
12) Si può revocare una rinuncia all’eredità?
13) Posso rinunciare all’eredità prima della morte del de cuius?
14) L’eredità è passiva, ma non vorrei rinunciare alla stessa; cosa posso fare per evitare che le passività ereditarie intacchino il mio patrimonio personale?
15) Quando posso accettare l’eredità con beneficio di inventario?
16) Se ho accettato con beneficio di inventario posso compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari (ad esempio vendere o costituire ipoteca)?
17) Il minore o l’incapace possono accettare l’eredità?
1) Quando e dove si apre la successione? Al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto
2) Quanto tempo ho per l’accettazione di eredità? 10 anni dall’apertura della successione
3) Chi è chiamato all’eredità è automaticamente titolare dei beni e diritti della stessa? No, in quanto prima deve accettare l’eredità espressamente (si accetta o si assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata) oppure tacitamente (ipotesi più frequente e consistente nel compiere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare: si pensi alla vendita di un bene ereditario). Si acquista l’eredità anche per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all’inventario dell’eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione di rinuncia all’eredità
4) Se chiedo la pubblicazione di un testamento o presento la denuncia di successione (pagando le relative imposte) sono erede anche in mancanza di un’espressa accettazione? No, in quanto nè l’uno nè l’altro adempimento comportano accettazione tacita dell’eredità
5) Possono succedere i nascituri? Si, ed in particolare: sempre per i concepiti all’apertura della successione; per chi invece non era nemmeno concepito al tempo dell’apertura della successione solo in caso di successione testamentaria ed a condizione che si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore
6) Posso accettare/rinunciare solo determinati beni ereditari? No, l’accettazione così come la rinuncia parziale non sono possibili: si accetta o rinuncia l’intera eredità. Diversa è l’ipotesi in cui al beneficiario sia lasciato a titolo particolare per testamento un determinato bene e nello stesso tempo sia erede su tutti gli altri beni: in tal caso (e sempre che dal testamento rilevi che quel particolare bene sia lasciato a titolo particolare) sarà possibile rinunciare all’eredità ed accettare il bene legato; così come sarà possibile trattenere i beni donati in vita dal defunto (salva l’esperibilità di azioni di lesione di legittima)
7) Posso accettare/rinunciare a condizione che si verifichi un certo evento oppure a termine? No, l’accettazione così come la rinuncia condizionata (o soggetta a termini) non sono possibili: si accetta (o rinuncia) l’eredità senza condizioni e/o termini
8) Posso rinunciare all’eredità in favore di uno solo degli altri coeredi? No, nè gratuitamente nè a pagamento, in quanto tale atto comporterebbe in realtà un’accettazione tacita dell’eredità
9) Posso rinunciare all’eredità oralmente o con una semplice scrittura privata? No, la rinuncia all’eredità deve necessariamente essere ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
10) Quando rinuncio all’eredità la stessa si accresce automaticamente ai coeredi? No, in quanto in tal caso la legge prevede una serie di meccanismi per la devoluzione della quota ereditaria rinunciata, ovvero nell’ordine: secondo la disciplina della rappresentazione se ne ricorrono i presupposti (ossia la quota del rinunziante si devolve in favore dei suoi discendenti a condizione che il rinunziante sia figlio o fratello del de cuius); in mancanza, in favore degli ascendenti se il rinunziante è il genitore del defunto; in mancanza (come nel caso in cui a rinunciare sia il coniuge del de cuius), a favore dei coeredi i quali vedranno accrescere la propria quota. Nel caso di una successione testamentaria rileverà innazitutto l’eventuale volontà del testatore di sostituire coloro i quali rinuncino con altri soggetti (anche gli altri coeredi). In mancanza di previsioni testamentarie opereranno nell’ordine la rappresentazione, l’accresimento ed in mancanza (come nel caso in cui a rinunciare sia il coniuge del de cuius senza discendenti) si aprirà la successione legittima in favore dei parenti in ordine di grado. N.B.: pertanto quando il discendente o il fratello/sorella del defunto rinuncia ad un’eredità, la stessa si trasmette ad i suoi discendenti (in virtù della rappresentazione) che se non interessati (si pensi ad un’eredità passiva) dovranno anch’essi rinunciare all’eredità
11) Ho rinunciato all’eredità di mio padre; il mio posto di chiamato all’eredità è ora assunto dai miei figli? Si, per come sopra detto in virtù di rappresentazione
12) Si può revocare una rinuncia all’eredità? Si, purchè l’eredità non sia stata nel frattempo acquistata da altri chiamati
13) Posso rinunciare all’eredità prima della morte del de cuius? No, qualunque rinuncia a diritti successori può avvenire solo dopo l’apertura della successione
14) L’eredità è passiva, ma non vorrei rinunciare alla stessa; cosa posso fare per evitare che le passività ereditarie intacchino il mio patrimonio personale? In tal caso si può accettare con beneficio di inventario che permette di tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto. In particolare tale accettazione permette all’erede: 1) di conservare verso l’eredità tutti i diritti (ad esempio crediti) e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (in tal modo l’erede risponde delle passività ereditarie non solo nei limiti dell’attivo ereditario ma anche con i soli beni ereditari, non potendo pertanto i creditori del defunto soddisfarsi sui beni dell’erede); 3) i creditori ereditari ed i legatari possono soddisfarsi sul patrimonio erede con precedenza rispetto ai creditori personali dell’erede
15) Quando posso accettare l’eredità con beneficio di inventario? Bisogna distinguere se si sia o meno nel possesso dei beni ereditari: 1) se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, entro 10 anni dall’apertura della successione può rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata ed entro i successivi tre mesi deve compiere l’inventario, pena in caso contrario la decadenza dal beneficio e l’assunzione della qualità di erede puro e semplice; 2) se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere concluso entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, pena in caso contrario l’assunzione della qualità di erede puro e semplice; compiuto l’inventario, il chiamato all’eredità ha un ulteriore termine di 40 giorni, da quello del compimento dell’inventario medesimo, per decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione, il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice
16) Se ho accettato con beneficio di inventario posso compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari (ad esempio vendere o costituire ipoteca)? Si, ma se non si vuole decadere dal beneficio è necessario essere previamente autorizzati dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione
17) Il minore o l’incapace possono accettare l’eredità? Si, ma solo con beneficio di inventario e previa autorizzazione giudiziale
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