Rivalutazione terreni e partecipazioni 2014
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Legge di Stabilità 2014
ATTENZIONE: la cd. Legge di Stabilità 2015 – L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, co. 626-627, prevede la riapertura (per la dodicesima volta) dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società, precisando, in termini innovativi rispetto alle precedenti riaperture dei termini, che le aliquote delle imposte sostitutive sono raddoppiate (nuove aliquote 4% e 8%). Per vedere i nuovi termini e le nuove aliquote clicca su Rivalutazioni terreni e partecipazioni 2015.
Rivalutazione terreni e partecipazioni 2014: la cd. Legge di Stabilità 2014 – L. n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, co. 156, prevede la riapertura (per l’undicesima volta) dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’art. 7 del D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.
Il 30 giugno 2014 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché versare l’imposta sostitutiva (2% – 4%) o la prima rata della stessa (nel caso in cui si opti per il pagamento rateale).
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della loro cessione. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2014, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2014, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2014.
Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, il valore ivi indicato dal perito costituisce valore minimo al quale fare riferimento anche ai fini delle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) e, in quanto tale, deve essere indicato nell’atto di trasferimento. Il versamento dell’imposta potrà invece essere anche successivo alla cessione, qualora quest’ultima avvenga prima del 30 giugno 2014, termine ultimo per il versamento dell’imposta sostituiva.
Con rifermento ai terreni è ammessa una successiva rivalutazione “al ribasso” al fine di alleggerire l’importo delle imposte indirette in sede di atto.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento da parte dei contribuenti di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni in questione emergente da un’apposita perizia, nella misura del:
- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili:
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
Tale imposta può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2014 (ovvero: 30 giugno 2015 termine per il versamento della seconda rata; 30 giugno 2016 termine per il versamento della terza e ultima rata).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Nel caso in cui i soggetti in questione abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.